Descrizione
Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46), sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”.
L’elettore deve far pervenire al Sindaco del comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora nel periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ovvero tra martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio.
Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024, 19:52