Descrizione
Chi desidera votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia deve presentare al sindaco del Comune italiano di residenza una domanda per l'iscrizione in una specifica lista elettorale almeno 90 giorni prima (entro il 11 MARZO 2024) della data fissata per l'elezione.
Diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
I cittadini appartenenti ad uno stato dell'Unione Europea residenti in Italia, attraverso l’iscrizione in apposite liste elettorali aggiunte, possono votare nel Comune di Residenza in occasione delle Elezioni europee per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e in occasione delle Elezioni Amministrative per il rinnovo degli organi del Comune (Sindaco e Consiglio Comunale).
Contrariamente ai cittadini italiani, che per poter votare a qualsiasi consultazione elettorale, vengono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali del Comune di residenza al compimento del 18° anno di età, i cittadini comunitari, per poter esercitare il diritto di voto in Italia, devono presentare domanda, per ciascuna lista aggiunta prevista, al proprio comune di residenza.
Possono farlo in qualsiasi periodo dell’anno, oppure entro una data precisa stabilita al momento dell’indizione delle consultazioni alle quali possono partecipare. L’iscrizione viene mantenuta fino alla perdita dei requisiti o fino a quando non ne è richiesta la cancellazione.
In caso di trasferimento ad altro comune italiano, l’ufficio elettorale provvede a trasferire direttamente la documentazione al comune di nuova residenza.
Modalità di richiesta
I cittadini comunitari interessati a presentare la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte possono farlo presentando il modulo di domanda, debitamente compilato e corredato di copia del documento di identità:
- all’Ufficio Elettorale, dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al sabato;
- a mezzo posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.quargnento.al.it ;
In occasione dell’indizione delle Elezioni dei Membri al Parlamento Europeo, per agevolare ogni cittadino comunitario, il Ministero dell’Interno pubblica sul proprio sito (vedi sezione link esterni) il modello tradotto in ogni lingua dei paesi appartenenti.
Requisiti del richiedente
- essere cittadini europei maggiorenni
appartenenti ai seguenti Stati: AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria
- essere residenti nel Comune
- possedere i diritti elettorali nello Stato di origine
Iter procedura
Il Responsabile dell'ufficio elettorale comunale per i cittadini dell'Unione Europea che richiedono l'iscrizione nelle liste aggiunte dovrà richiedere le certificazioni del casellario giudiziale.
Iscrivere il cittadino dell'Unione Europea nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente Sottocommissione Elettorale Mandamentale.
Il Responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà comunicare all'interessato l'avvenuta iscrizione ovvero la mancata iscrizione.
Contro la mancata iscrizione il cittadino può fare ricorso.
I cittadini che hanno fatto domanda rimangono iscritti sino a quando non ne chiedono la cancellazione.
I cittadini della U.E. che intendono presentarsi come candidati alle elezioni comunali devono produrre oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani:
- l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine;
- un attestato, in data non anteriore ai tre mesi, dell'autorità competente dello Stato di cui possiede la cittadinanza, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.
Nell’anno di votazione inerente l’elezione del Parlamento Europeo, l’istanza deve presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione, mentre, in caso di elezioni amministrative (Sindaco e Consiglio Comunale), non oltre il 40° giorno antecedente la data della consultazione.
Le date saranno comunque opportunamente comunicate tramite avvisi pubblici.
Non occorre rinnovare la domanda d'iscrizione alle liste aggiunte: l’iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti oppure non se ne chieda la cancellazione.
Se il cittadino comunitario sceglie di votare in Italia per i membri italiani al Parlamento Europeo non può votare contemporaneamente per eleggere i membri del Parlamento europeo spettanti al suo Stato di origine.
Normativa di riferimento:
- D. Lgs. 12.04.1966, n. 197;
- D.L. 24.06.1994, 408;
- T.U. 223/1967;
- Legge 06.02.1996, n. 52;
- Direttiva 94/80/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 19.12.1994
- LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18 Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1979/01/30/079U0018/sg
- Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-08-06&atto.codiceRedazionale=094A5092&elenco30giorni=fals
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Ultimo aggiornamento: 19 aprile 2024, 14:01