Elezioni politiche 25 settembre 2022
Pubblicato il 1 agosto 2022 • Politica
Nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2022 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica nn. 96 e 97 recanti, rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e la convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022.
VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO
Gli elettori temporaneamente all'estero, per un periodo minimo di tre mesi a cavallo del 25 settembre 2022, possono richiedere di votare per corrispondenza facendo pervenire la richiesta al Comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 24 agosto.
L'opzione dovrà pervenire al comune per posta, per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessata/o.
La dichiarazione di opzione, redatta in carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettrice/elettore, deve contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.4-bis della legge n. 459/2001.
L'elettore deve autocertificare la sua residenza temporanea all'estero per un periodo minimo di tre mesi a cavallo del 25 settembre 2022.
Il termine del trentaduesimo giorno (24 agosto) per la presentazione della richiesta di opzione non è derogabile, in quanto si correla ad una serie di successivi passaggi procedurali aventi termini ristrettissimi: in particolare, il Ministero dell'interno dovrà, a sua volta, comunicare immediatamente l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri, per consentirne l'immediato invio del plico per l'esercizio del voto per corrispondenza.
Per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza la legge non richiede il periodo previsto di tre mesi di temporanea residenza all'estero.
Voto dei militari all'estero e degli elettori domiciliati presso le ambasciate e i consolati
Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell'art. 4-bis della legge n.459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori domiciliati presso le ambasciate e i consolati.
Elettori iscritti all'A.I.R.E.
Gli elettori residenti all'estero votano per corrispondenza all'estero, fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, valida per un'unica consultazione. L’opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio. Le opzioni effettuate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.
Termini per esprimere l'opzione: il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all'estero, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni, quindi entro il 31 luglio 2022 (art. 1 comma 3 legge 459/2001). Qualora l’opzione venga inviata per posta, l’elettore ha l’onere di accertare la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
Come esprimere l'opzione: compilare preferibilmente l’apposito modulo, predisposto dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale qui allegato. Il suddetto modulo d’opzione potrà comunque essere reperito anche presso i Consolati, oppure in via informatica sul sito del predetto Ministero www.esteri.it o su quello del proprio Ufficio consolare.