Piemonte zona rossa dal 15 marzo
Pubblicato il 15 marzo 2021 • Comune
Il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 introduce anche per il Piemonte la Zona Rossa dal 15 marzo sino al 6 aprile, alcune misure sono peraltro entrate in vigore già dal 13 marzo, a seguito delle ordinanze della Regione Piemonte.
In questo periodo quindi:
- sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado, anche i nidi per i bambini più piccoli. L’attività didattica si svolge nella modalità “a distanza”. Possono frequentare in presenza gli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali;
- resta il coprifuoco tra le 22 e le 5, su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo;
- sono consentiti gli spostamenti esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione) o per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- è fatto divieto di raggiungere le seconde case, salvi i casi motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
- non è consentito andare a trovare a casa amici e parenti se non per i casi di reale necessità e urgenza come l’assistenza a un parente non autosufficiente. A Pasqua, da sabato 3 aprile a lunedì 5 aprile, sarà permesso dalle 5 del mattino alle 22 della sera raggiungere nell’ambito della propria regione, una sola abitazione di parenti o amici, una sola volta al giorno;
- per ogni spostamento è necessaria l’autocertificazione (modello autodichiarazione);
- sono sospese le attività di commercio al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità: restano aperte farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai, negozi di elettronica, ferramenta e negozi per bambini;
- è consentito l’ingresso di un solo componente per nucleo familiare nei negozi di piccola e grande distribuzione, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- è possibile ritirare cibi e bevande da asporto nei ristoranti soltanto fino alle 22. E’ consentita la consegna a domicilio;
- l’attività sportiva individuale all’aperto è consentita purché si svolga in prossimità della propria abitazione, rispettando il distanziamento interpersonale di un metro ed indossando la mascherina.
Per informazioni e aggiornamenti visitare la pagina "COVID-19 – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo" sul sito del Governo.
Spostamenti in zona rossa e piccoli Comuni | Chiarimenti e Autodichiarazione
Far visita ad amici o parenti in altre abitazioni private, anche se nel raggio di 30 km, non è più possibile.
Nei giorni scorsi, la rapida successione del DPCM 2 marzo e del Decreto Legge n. 30 del 13 marzo ha determinato molta confusione tra i residenti dei piccoli comuni piemontesi. Con il passaggio del Piemonte in “zona rossa”, avvenuto lo scorso 15 marzo, la deroga agli spostamenti per visite ad amici o parenti non è più ammessa.
Come precisato nella Circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno del 16 marzo, nelle regioni in fascia rossa (come il Piemonte) le visite a parenti e amici non sono più consentite. Viene quindi meno la possibilità di spostarsi “nel raggio di 30 km” come avviene, invece, in “fascia arancione”.
A Pasqua, da sabato 3 a lunedì 5 aprile, quando l’Italia sarà tutta “in rosso”, sarà invece possibile raggiungere una sola abitazione di parenti o amici, purché nell’ambito della propria regione, una sola volta al giorno dalle ore 5 alle 22, al massimo in due e accompagnati dai minori di 14 anni.
Resta invece consentito, anche in “zona rossa”, raggiungere, da soli, persone non autosufficienti che necessitino di aiuto o assistenza e che non abbiano altre persone che possano occuparsene. Allo stesso modo, restano consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o per stato di necessità a prescindere dalla dimensione demografica del Comune e dal raggio di spostamento.
Fare la spesa rientra sempre fra le cause che giustificano gli spostamenti. Laddove, quindi, il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito con autocertificazione.
Leggi la Circolare del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2021