IMU

Ultima modifica 14 aprile 2022

PAGAMENTO ACCONTO IMU 16 GIUGNO 2022

Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2022 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2022 in misura pari alla metà di quanto dovuto a titolo di IMU per l’anno 2022.

Il Comune di Quargnento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28.02.2022 ha approvato le aliquote per l’anno 2022.

ALIQUOTE DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO DELL’ACCONTO 2022

- 9,1 per mille aliquota ordinaria (altri fabbricati diversi dall’abitazione principale,  aree fabbricabili);

- 7,6 per mille aliquota ordinaria per i terreni;

- 10,3 per mille su immobili iscritti al gruppo catastale D/1 “opifici”;

- 3 per mille su abitazione principale di categoria A1 A8 A9;

ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI

Come stabilito dall’art. 1, commi 740 e 741 della L. 160/2019 l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste dal Comune.

Ai sensi del Regolamento Comunale è assimilata all’abitazione principale e quindi esente da IMU l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO

E’ confermata la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili, fatta eccezione per quelli classificati come A/1, A/8 o A/9, concessi in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizza come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante (ossia chi concede l’immobile in comodato) non possieda altro immobile destinato ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel comune di QUARGNENTO. Relativamente alla registrazione del contratto, il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che può essere registrato un contratto di comodato redatto sia in forma scritta sia in forma verbale.

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato, cioè pattuito in base ai criteri stabiliti negli accordi locali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari, è prevista la riduzione d’imposta al 75% (riduzione del 25%). Rientrano in tale tipologia i contratti agevolati (art.2, comma 3, L.431/98), i contratti transitori ordinari (art.5, comma 1, L. 431/98) e i contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98). Sulle pertinenze, se indicate nel contratto, si applica la riduzione del 25%, ma sempre l’aliquota ordinaria. In caso di contratti transitori ordinari (art. 5, comma 1, L. 431/98) e di contratti transitori per studenti (art. 5, comma 2, L.431/98) è prevista la riduzione d’imposta del 25%, ma si applica l’aliquota ordinaria.

Per i contratti di locazione a canone concordato stipulati dal 01.01.2019 occorre fare riferimento a quanto stabilito nell’Accordo per il territorio firmato dalle associazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori e depositato in Comune il 29.05.2018, in attuazione della legge n. 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

In base a tale accordo, per dare diritto alle agevolazioni fiscali, il contratto a canone concordato deve essere stipulato con l'assistenza delle associazioni ed essere, quindi, vidimato dalle stesse o, in caso contrario, deve avere l'attestazione di rispondenza rilasciata dalle stesse.

Per avere diritto alle agevolazioni dalla data di inizio del contratto occorre consegnare la copia del contratto registrato e vidimato da una delle associazioni, o corredato dell’attestato di rispondenza, all’ufficio IMU entro 30 giorni dalla data della registrazione.

La documentazione che attesti l’eventuale proroga deve essere presentata, entro i soliti 30 giorni dalla registrazione, solo per i contratti transitori.

TERRENI

I terreni agricoli sono soggetti ad IMU. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Sono esenti da IMU i terreni agricoli

  1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.
  2. a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proproetà collettiva indivisibile e inusucapibile.
  3. I terreni insistenti sui Fogli di mappa n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,15,16,22,27,28,29

 

Si ricorda che il codice Ente del Comune di Quargnento è H104

 
Il modello F24 è disponibile on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per il conteggio dell’importo da versare è possibile utilizzare il seguente link: https://www.amministrazionicomunali.it/main/

Il pagamento dell'F24 può essere effettuato presso uffici postali, banche e on line.

 

Quargnento, 30/03/2022                                                                                                                 

IL SINDACO 

PORZIO PAOLA

 


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